Premio Letterario Internazionale di Narrativa e Poesia "Giorgio La Pira"

Il mondo di oggi ha bisogno sempre più di persone che sappiano “convertire in investimenti di pace gli investimenti di guerra, trasformare in aratri le bombe, in astronavi di Pace i missili di guerraGiorgio La Pira

venerdì 8 luglio 2016

Alle origini Cristiane del Diritto di Resistenza

di Marcello Paci
 
I regimi tirannici si sono sempre manifestati sin dall’antichità, ma solo nel Medioevo fu elaborato il diritto di resistenza nei confronti del principe tiranno (= principe iniquo) con radicamento nel pensiero cristiano (cattolico e protestante), prevalentemente da coloro che combattevano la monarchia, cioè dai c.d. monarcomachi, ma non solo.

Non mancarono coloro che negarono tale diritto ritenendo che il cristiano era comunque chiamato al martirio sino alla morte, pur di non sottrarsi all’obbedienza assoluta.

Tra i diversi autori (filosofi o teologi o entrambi) che invece lo ammettevano il modo di concepire il diritto di resistenza variava nella sua ampiezza e modalità di esercizio secondo la classificazione che segue e che si riporta in estrema sintesi:

a) Diritto di resistenza individuale e/o collettivo.
La resistenza è del popolo più che un atto individuale espressa o direttamente o (meglio) mediante le rappresentanze per ceti.
La resistenza individuale veniva ammessa come atto personale di disobbedienza civile sino al martirio pur di non prendere parte ad un sopruso (es. Tommaso Moro).
La resistenza è quindi attiva ma esercitata con mezzi pacifici; il tirannicidio veniva prevalentemente negato in quanto peggiore del male da risolvere.

b) Diritto di resistenza preventivo e successivo.
Tommaso D’Aquino sviluppa il diritto di resistenza in via preventiva: occorre impedire che il monarca devii dai propri compiti e per mantenere tale scopo prevede i consiglieri ed i ministri del re da un lato, e le rappresentanze dello stato per ceti dall’altro. (i c.d. “Governi misti”). Il diritto di resistenza successivo si sostanziava nella deposizione del monarca o da parte del Papa o del popolo o direttamente o mediante le rappresentanze per ceti.

c) Diritto di resistenza per tornare al giusto reggimento o per superare il sistema vigente.
Nella prima ipotesi la sostituzione del monarca era vista proprio in funzione del ripristino dell’ordine violato. Nella seconda, invece, la rimozione del monarca costituiva la premessa per un cambiamento di sistema.

Come evidenziato dallo storico Wolfgang Reinhard l’elaborazione e l’esercizio concreto del diritto di resistenza ha favorito l’affermarsi del principio di sovranità popolare.
La storia stessa del nostro Paese si caratterizza dal fatto che dalla Resistenza all’occupazione nazi-fascista si è passati alla nuova Costituzione Repubblicana che ha all’art. 1 comm. 2° sancisce il Principio di Sovranità Popolare.

All’assemblea costituente Giuseppe Dossetti nella seduta del 21 novembre 1946 aveva proposto il seguente articolo: “La Resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino”.

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